Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio storico e culturale del
proprio territorio, tutela, valorizza e promuove i dialetti locali presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, sia nella loro espressione orale sia nelle forme letterarie.
Art. 2
(Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione)
1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del patrimonio culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) attività di ricerca storica, linguistica e demo – etno - antropologica;
b) organizzazione di seminari e convegni;
c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
f) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni
folkloriche regionali;
g) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;
h) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.
Art. 3
(Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio)
1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1,
istituisce, ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, l’Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio (ITPDL).
2. L’ITPDL è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia
statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le
proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio
regionale ed alle direttive della Giunta regionale.
Art. 4
(Attività dell’ITPDL)
1. L’ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge ed in particolare:
a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi;
b) avvia l’elaborazione di un vocabolario storico e socio- linguistico dei dialetti del Lazio;
c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione;
d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;
e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento;
f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte;
g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.
Art. 5
(Organi)
1. Sono organi dell’ITPDL:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
Art. 6
(Direttore)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nomina il direttore dell’ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di livello universitario con specializzazione in materie storiche, linguistiche e demo-etno-antropologiche.
2. Il rapporto di lavoro di direttore è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato i cui
contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell’amministrazione regionale.
3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ITPDL e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione.
4. Il direttore redige annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all’assessorato competente in materia di cultura.
Art. 7
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto dei Presidente della Giunta regionale ed è
composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.
2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed
all’organizzazione dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale.
Art. 8
(Comitato scientifico)
1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto da sette membri scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell’ITPDL.
3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.
4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’ITPDL.
Art. 9
(Statuto e regolamento interno)
1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell’ITPDL in cui sono
disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di
funzionamento degli organi.
2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
3. Nei trenta giorni successivi all’approvazione dello statuto, il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.
Art. 10
(Organizzazione e personale)
1. L’ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.
2. Il regolamento di cui all’articolo 9 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno.
4. Il personale dell’ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
5. Per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali l’ITPDL si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.
6. L’ITPDL può, altresì, avvalersi:
a) di personale comandato dalla Regione Lazio;
b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.
Art. 11
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell’ITPDL è assicurato mediante:
a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall’ITPDL ai sensi della presente legge;
b) introiti derivati dall’effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;
c) somme stanziate nei bilanci della Regione e degli enti locali per l’esercizio di attività assegnate all’ITPDL;
d) finanziamenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.
Art. 12
(Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell’ambito delle proprie strutture, un centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio.
2. Il centro opera in collaborazione con l’ITPDL, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall’ITPDL e da altre fonti.
Art. 13
(Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole)
1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università
popolari e della terza età, nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali in Italia o
all’estero nonché nelle associazioni che abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e progettuale svolta direttamente o attraverso l’ITPDL.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, la
spesa di euro 750.000.
2. Il relativo onere è posto a carico dell’UPB…….mediante l’istituzione di apposito capitolo
denominato “Spese per il funzionamento dell’Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio”.
Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2.
(Albo regionale)
1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:
a) complessi bandistici e società filarmoniche;
b) gruppi vocali e società corali;
c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
Art. 3.
(Programma pluriennale di intervento)
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 4.
(Contributi)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2:
a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)
1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
Art. 6.
(Adempimenti della Regione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.
2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalita'.
2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
Art. 8.
(Finanziamento degli interventi)
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione "Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.
4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.
Regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R.
Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali
(B.U. 19 luglio 2000, n. 29)
Art. 1, 2, 3, 4
Art. 1.
(Requisiti di iscrizione)
1. Possono essere iscritte all'Albo regionale le Associazioni musicali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali).
2. Le Associazioni di cui al comma 1 devono altresì potere comprovare una precedente attività almeno triennale, svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l'esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale e folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l'esclusione delle Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.
Art. 2.
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione all'Albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte dalle Associazioni musicali interessate entro il termine del 15 marzo e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2000.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata della copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione musicale richiedente, nonché della documentazione di cui all'articolo 1 comma 2, e di una dichiarazione, rilasciata in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), utile all'adempimento di cui all'articolo 4.
Art. 3.
(Validità dell'iscrizione)
1. Le domande accolte comportano un'iscrizione decennale all'Albo.
2. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte possono confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l'adesione all'Albo. La conferma dell'iscrizione dovrà essere presentata nei termini di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Pubblicazione dell'Albo regionale)
1. L'elenco completo aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo sarà pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte prima della approvazione del programma annuale di assegnazione del contributo regionale.
Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R 'Albo regionale dei soggetti svolgenti attivita' musicali popolari '
(B.U. 7 marzo 2001, n. 10)
Art. 1
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attivita' musicali), le parole: "dell'atto costitutivo e dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'atto costitutivo e/o dello Statuto".
La Regione Piemonte promuove, tutela e riconosce le attività musicali popolari anche attraverso la gestione di uno specifico Albo. Possono iscriversi all'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari le Associazioni musicali configurate quali complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali o società corali, gruppi folkloristico-musicali.
Per aspirare all'iscrizione all'Albo regionale, le Associazioni musicali richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
1) Legale costituzione decorrente da almeno tre anni;
2) Sede legale nel territorio regionale;
3) Svolgimento dell'attività musicale senza scopo di lucro;
4) Documentato svolgimento di una precedente attività nel settore della musica popolare a carattere continuativo e di durata almeno triennale, con repertorio esclusivo o prevalente di musica popolare.
L'iscrizione all'Albo ha validità decennale ed è rinnovabile. L'Albo regionale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è consultabile on line cliccando il rigo che segue:
Visualizza l'edizione vigente dell'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari
Strumento legislativo
* Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38
(Interventi regionali a sostegno delle attività musicali)
* Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 6/R
(Regolamento regionale recante: "Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari")
* Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 3/R
(Regolamento regionale recante: "Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R 'Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari'")
Richiesta di iscrizione e modulistica
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il termine annuo del 15 MARZO. I soggetti interessati (complessi bandistici e società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, gruppi folkloristico-musicali) possono avvalersi delle seguenti istruzioni e MODULISTICA:
Indicazioni in merito all'iscrizione all'Albo regionale Download file word Download file pdf
Modulo di richiesta di iscrizione all'Albo regionale Download file word Download file pdf
Richiesta di contributo
La legge regionale 38/2000 prevede che le Associazioni musicali iscritte all'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari possano richiedere annualmente entro il termine del 15 MARZO l'assegnazione di un contributo a sostegno delle attività musicali popolari programmate nell'anno in corso. I due àmbiti di intervento del contributo sono rappresentati rispettivamente dall'acquisto, manutenzione e completamento di strumenti e attrezzature musicali, e dallo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e concerti di musica popolare.
Tuttavia, a seguito della promulgazione della legge regionale 44/2000 in materia di trasferimento di funzioni dalla Regione alle Province, dal 1° gennaio 2002 la gestione del contributo annuale è di competenza delle PROVINCE.
I soggetti interessati all'assegnazione del contributo annuale devono quindi presentare la richiesta alla PROVINCIA competente per territorio e NON alla Regione, ora competente soltanto in materia di iscrizione all'Albo regionale. L'iscrizione all'Albo è comunque il requisito fondamentale per aspirare all'assegnazione del contributo annuale da parte della Provincia.
Informazioni
Per ulteriori richieste di chiarimento potrete rivolgervi a:
DIREZIONE PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
Settore Promozione attività culturali - Via Meucci 1, 10121 Torino
Daniele Tessa - telefono 011/432.4436
e-mail:
Servizio a cura della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo
Settore PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI Via Meucci, 1 - 10121 Torino