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La proposta di Legge per le tv di strada Stampa E-mail
Scritto da Gruppi creativi telestreet   
martedì, 21 novembre 2006 16:31




Bozza per una proposta di legge di iniziativa popolare rivolta alla legalizzazione del fenomeno delle tv di strada come è stata modificata alla riunione nazionale di Gaeta dell'11 novembre 2006, presenti le telestreet:
 

TMO di Gaeta, Orfeo Tv di Bologna, Insu Tv di Napoli, Telestreetbari,
University Tv della Università 3 di Roma, Tv Formia, Disco Volante di
Senigallia.
 

 

 

"Norme per la salvaguardia del diritto costituzionale di manifestare
liberamente il proprio pensiero (art. 21) per il sostegno e la
valorizzazione delle TV di strada"
 

Art. 1
(finalità)
 

1. La presente legge, in conformità ai principi di libertà, di
pluralismo e di partecipazione democratica sanciti dalla costituzione,
ha per oggetto la salvaguardia il sostegno e la valorizzazione delle tv
di strada come individuate all’art. 2 al fine di promuovere la
realizzazione e la diffusione televisiva di istanze a carattere
culturale, sociale, etnico, politico, sindacale, di volontariato e
religioso privilegiando la valorizzazione delle risorse locali.
 

Art. 2
(Definizioni)
 

1. Le tv di strada sono soggetti giuridici costituiti nella forma di
associazione giuridicamente riconosciuta o di onlus, ai sensi del Dlgs
468/97, dotati delle seguenti caratteristiche.
a. Assenza di ogni scopo di lucro nello svolgimento delle attività
sociali.
b. Istallazione ed esercizio dell’attività di telecomunicazione
all’interno dei coni d’ombra e di frequenze libere sul territorio
italiano di cui al comma 2.
c. Assenza di ogni forma di pubblicità commerciale nel palinsesto
televisivo.
d. Rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 3 della legge 249/97.
2. I coni d’ombra sono individuati dalle porzioni di frequenze
televisive, assegnate o non, non utilizzate ovvero oscurate da ostacoli
morfologici o fisici di varia natura in una determinata porzione di
territorio.
 

Art. 3
(Autorizzazioni)
 

1. I soggetti dotati delle caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1
devono ottenere l’autorizzazione all’inizio delle attività dal
Co.re.com. regionale di appartenenza, individuando con idonea
documentazione allegata all’istanza la frequenza libera da utilizzare.
2. Il Co.re.com., entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di cui all’art. 2 comma 1 e dispone con provvedimento
motivato, d’intesa con l’ispettorato regionale delle comunicazioni.
3. L’autorizzazione può essere concessa anche quando il cono d’ombra e
la frequenza indicati nell’istanza siano già utilizzati da soggetti
autorizzati ai sensi del presente articolo su base non interferenziale.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni l’autorizzazione si
intende concessa.
4. Decorsi 120 giorni dall’inizio dell’attività i soggetti autorizzati
devono certificare idoneamente al Co.re.com.:
a) La conformità del segnale emesso dal proprio impianto di
trasmissione
con l’ambito territoriale indicato nell’autorizzazione.
b) Il rispetto dei limiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d.
5. In caso di mancata certificazione di cui al precedente comma 4 il
Co.re.com. provvede entro trenta giorni all’invio di una diffida da
adempiere entro i successivi sessanta giorni. In caso di inadempienza
il
Co.re.com. provvede alla revoca dell’autorizzazione.
 

Art. 4
(Violazioni)
 

1. Il Co.re.com. accertata la violazione di uno dei requisiti dell’art.
2 comma 1 della presente legge, provvede alla notifica di una
prescrizione amministrativa cui le emittenti devono uniformarsi nel
termine di giorni 30.
2. In caso di inadempimento della prescrizione nel termine di sessanta
giorni o in caso di ulteriori violazioni, il Co.re.com. provvede alla
revoca dell’autorizzazione.
 

Art. 5
(fondo regionale incentivante)
 

1. Le regioni possono, nell’ambito delle proprie disponibilità di
bilancio e nel rispetto dell’art. 119 cost., costituire un fondo di
incentivazione economica per le TV di strada, la cui gestione è
affidata
al Co.re.com. regionale di appartenenza.
2. La costituzione del fondo, i soggetti ammessi e le modalità di
accesso al finanziamento sono definiti con legge regionale.
 

Art. 6
(Copertura economica e finanziaria)
 

1. Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi oneri o minori
entrate
a carico dello Stato.
 

Art. 7
(norme abrogate)
 

1. Si intendono abrogate dalla presente legge tutte le norme ad essa
incompatibili.
 

Art. 8
1. La presente Legge garantisce sul territorio nazionale il 10% delle
frequenze alle Tv di Strada, disposizione valida anche nei futuri
sviluppi tecnologici televisivi.
 

RELAZIONE
 

1 Definizione finalità
2 Descrizione articoli
3 Oneri
 

Relazione tecnico-finanziaria
 

Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a
carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non
comportano nuove o maggiori attività amministrative, né richiedono
l’istituzione di nuovi organi o competenze, e non essendo previsti né
incentivi di alcun tipo, né misure fiscali.
 

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Bibliografia: AA.VV.,“Telestreet. Macchina immaginativa non omologata”,
Baldini e Castoldi Editori.
 

APRILE/GIUGNO 06 - Rivista "Inchiesta" : opera da oltre 30 anni nel
campo delle scienze sociali e costituisce uno dei più importanti
strumenti di conoscenza della società italiana facendo continui
riferimenti a ciò che accade nelle altre nazioni europee e non europee.
Nel numero n.152, la rivista ha parlato delle Tv di strada elencandone
dettagliatamente le maggiori in Italia.
 

Filmografia: “ Libertà” di Nina Mair e Robert Yahn,
http://www.liberta-ilfilm.it/
 

Sitografia: www.telestreet.it <http://www.telestreet.it/> (sito
nazionale con l’elenco di tutte le realtà esistenti sul territorio
italiano e relativi siti).
Webmaster by Mikelee gennaio 2006. Mambo è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL
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