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La proposta di Legge per le tv di strada |
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Scritto da Gruppi creativi telestreet
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martedì, 21 novembre 2006 16:31 |
Bozza per una proposta di legge di iniziativa popolare rivolta alla legalizzazione del fenomeno delle tv di strada come è stata modificata alla riunione nazionale di Gaeta dell'11 novembre 2006, presenti le telestreet: TMO di Gaeta, Orfeo Tv di Bologna, Insu Tv di Napoli, Telestreetbari, University Tv della Università 3 di Roma, Tv Formia, Disco Volante di Senigallia.
"Norme per la salvaguardia del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21) per il sostegno e la valorizzazione delle TV di strada"
Art. 1 (finalità)
1. La presente legge, in conformità ai principi di libertà, di pluralismo e di partecipazione democratica sanciti dalla costituzione, ha per oggetto la salvaguardia il sostegno e la valorizzazione delle tv di strada come individuate all’art. 2 al fine di promuovere la realizzazione e la diffusione televisiva di istanze a carattere culturale, sociale, etnico, politico, sindacale, di volontariato e religioso privilegiando la valorizzazione delle risorse locali.
Art. 2 (Definizioni)
1. Le tv di strada sono soggetti giuridici costituiti nella forma di associazione giuridicamente riconosciuta o di onlus, ai sensi del Dlgs 468/97, dotati delle seguenti caratteristiche. a. Assenza di ogni scopo di lucro nello svolgimento delle attività sociali. b. Istallazione ed esercizio dell’attività di telecomunicazione all’interno dei coni d’ombra e di frequenze libere sul territorio italiano di cui al comma 2. c. Assenza di ogni forma di pubblicità commerciale nel palinsesto televisivo. d. Rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 3 della legge 249/97. 2. I coni d’ombra sono individuati dalle porzioni di frequenze televisive, assegnate o non, non utilizzate ovvero oscurate da ostacoli morfologici o fisici di varia natura in una determinata porzione di territorio.
Art. 3 (Autorizzazioni)
1. I soggetti dotati delle caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1 devono ottenere l’autorizzazione all’inizio delle attività dal Co.re.com. regionale di appartenenza, individuando con idonea documentazione allegata all’istanza la frequenza libera da utilizzare. 2. Il Co.re.com., entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 e dispone con provvedimento motivato, d’intesa con l’ispettorato regionale delle comunicazioni. 3. L’autorizzazione può essere concessa anche quando il cono d’ombra e la frequenza indicati nell’istanza siano già utilizzati da soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo su base non interferenziale. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni l’autorizzazione si intende concessa. 4. Decorsi 120 giorni dall’inizio dell’attività i soggetti autorizzati devono certificare idoneamente al Co.re.com.: a) La conformità del segnale emesso dal proprio impianto di trasmissione con l’ambito territoriale indicato nell’autorizzazione. b) Il rispetto dei limiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d. 5. In caso di mancata certificazione di cui al precedente comma 4 il Co.re.com. provvede entro trenta giorni all’invio di una diffida da adempiere entro i successivi sessanta giorni. In caso di inadempienza il Co.re.com. provvede alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 4 (Violazioni)
1. Il Co.re.com. accertata la violazione di uno dei requisiti dell’art. 2 comma 1 della presente legge, provvede alla notifica di una prescrizione amministrativa cui le emittenti devono uniformarsi nel termine di giorni 30. 2. In caso di inadempimento della prescrizione nel termine di sessanta giorni o in caso di ulteriori violazioni, il Co.re.com. provvede alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 5 (fondo regionale incentivante)
1. Le regioni possono, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dell’art. 119 cost., costituire un fondo di incentivazione economica per le TV di strada, la cui gestione è affidata al Co.re.com. regionale di appartenenza. 2. La costituzione del fondo, i soggetti ammessi e le modalità di accesso al finanziamento sono definiti con legge regionale.
Art. 6 (Copertura economica e finanziaria)
1. Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico dello Stato.
Art. 7 (norme abrogate)
1. Si intendono abrogate dalla presente legge tutte le norme ad essa incompatibili.
Art. 8 1. La presente Legge garantisce sul territorio nazionale il 10% delle frequenze alle Tv di Strada, disposizione valida anche nei futuri sviluppi tecnologici televisivi.
RELAZIONE
1 Definizione finalità 2 Descrizione articoli 3 Oneri
Relazione tecnico-finanziaria
Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuove o maggiori attività amministrative, né richiedono l’istituzione di nuovi organi o competenze, e non essendo previsti né incentivi di alcun tipo, né misure fiscali.
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Bibliografia: AA.VV.,“Telestreet. Macchina immaginativa non omologata”, Baldini e Castoldi Editori.
APRILE/GIUGNO 06 - Rivista "Inchiesta" : opera da oltre 30 anni nel campo delle scienze sociali e costituisce uno dei più importanti strumenti di conoscenza della società italiana facendo continui riferimenti a ciò che accade nelle altre nazioni europee e non europee. Nel numero n.152, la rivista ha parlato delle Tv di strada elencandone dettagliatamente le maggiori in Italia.
Filmografia: “ Libertà” di Nina Mair e Robert Yahn, http://www.liberta-ilfilm.it/
Sitografia: www.telestreet.it <http://www.telestreet.it/> (sito nazionale con l’elenco di tutte le realtà esistenti sul territorio italiano e relativi siti).
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