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In Friuli si introduce la legge per la lingua friuliana nelle scuole Stampa E-mail
Scritto da A cura di Sebastiano Gernone   
giovedì, 30 agosto 2007 12:20


La Regione Friuli si appresta a votare una legge che introduce il dialetto in scuole, strade e negli enti pubblici con una spesa di sei milioni di euro. 
Vi è  la volontà politica di salvare il salvabile di un dialetto amato da Pasolini, e dopo anni di dibattito culturale non ci sembra da disprezzare lo stanziare dei fondi al riguardo che potranno anche essere impegnati  in registrazioni audiovisive per conservare suoni, storie di vita. Dunque, la proposta di applicazione della legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche avanzata dall'assessore alla cultura Roberto Antonaz, Prc, e appoggiata dal presidente Riccardo Illy ci sembra opportuna.
Inoltre, Alessandro Tesini (Pd) ha diffuso tre libri in lingua friulana («Nuovo testamento», «Storie sacre» e «Passione») accompagnati da una lettera in «marilenghe» (friulano) , la koinè di questa lingua ladina parlata  da 600.000 persone.   Già in passato la componente autonomista del Pci friulano propose l'obbligatorietà del friulano nelle scuole. Speriamo che anche nella nostra Puglia  sia possibile muoversi in questa direzione.
Sebastiano Gernone telestreetbari


PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE


ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la lingua friulana quale patrimonio culturale insostituibile del suo territorio e considera la scuola quale strumento imprescindibile per la sua salvaguardia e diffusione. Ritiene inoltre che l'educazione linguistica, attraverso le lingue storiche del territorio e altre lingue europee, costituisca una scelta educativa fondamentale e che l'inserimento del friulano nella didattica del plurilinguismo costituisca concreta opportunità per la sua valorizzazione.

2. Nell’ambito dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la valorizzazione e la tutela della lingua friulana attraverso l’insegnamento nelle scuole, in attuazione di quanto previsto negli articoli 4 e 5 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione).
3. A tal fine, l’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’autonomia scolastica, istituisce l’insegnamento curricolare della lingua friulana, promuove il coordinamento tra gli Istituti scolastici individuando obiettivi, metodologie e procedure uniformi per l’insegnamento della lingua friulana, provvede alla formazione ed all’aggiornamento degli insegnanti, partecipa, mediante la Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana, d’intesa con l’A.R.Le.F. - Agenzia regionale per la lingua friulana ed assieme all’Ufficio scolastico regionale, ai C.S.A. – Centri servizi amministrativi ed all’Università degli studi di Udine, all’attuazione della programmazione predisposta dagli Istituti scolastici per l’insegnamento della lingua friulana nell’ambito della didattica del plurilinguismo, sostenendone i relativi oneri finanziari.

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione

La presente Legge trova applicazione negli ambiti territoriali e sub – comunali delimitati ai sensi dell’articolo 3 della Legge 482/1999.

ARTICOLO 3
Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole

1. Presso il Sevizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero è istituita la Commissione permanente per l’insegnamento del friulano nelle scuole, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è l’organismo incaricato dalla Regione per lo svolgimento dell’attività connessa all’attuazione della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla predisposizione della proposta di regolamento di attuazione della presente legge;
b) alla definizione dei requisiti d’accesso, i criteri e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione professionale e la nomina della commissione d’esame;
c) alla tenuta della Tabele professionâl dai insegnants di furlan - Albo professionale degli insegnanti di friulano di cui all'articolo 4;
d) all’analisi dei documenti della programmazione pluriennale degli Istituti scolastici, ai fini di quanto previsto dall’articolo 11;
e) alla predisposizione di tutta la modulistica richiesta per l’applicazione della presente legge;
f) al monitoraggio dello stato di attuazione della presente legge.

3. La Commissione riferisce periodicamente alla Giunta Regionale ed annualmente al Consiglio regionale circa l’andamento dell’applicazione della presente legge, predisponendo proposte per la semplificazione delle procedure e la risoluzione delle eventuali problematiche emerse.

4.La Commissione è composta da:
a) due membri individuati dall’Ufficio scolastico regionale;
b) due membri individuati dall’Università degli Studi di Udine;
c) tre membri individuati dall’ A.R.Le.F.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, è rinnovata ogni cinque anni e rimane in carica per svolgere le funzioni di cui alla presente legge fino alla sua ricostituzione.
6. Ai membri spetta un gettone di presenza determinato nel decreto di cui al comma 4.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal personale in servizio presso il Sevizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero.
8. La Commissione si avvale di due esperti incaricati con contratto di diritto privato per lo svolgimento delle attività di istruttoria connesse alle funzioni di cui al comma 23.

ARTICOLO 4
Insegnanti di lingua friulana

1. L’insegnamento della lingua friulana avviene attraverso insegnanti specializzati ed insegnanti specialisti, iscritti nella Tabele professionâl dai insegnants di furlan - Albo professionale degli insegnanti di friulano, istituito presso il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero.
2. Ai fini della presente legge si intende per “insegnante specialista” il laureato in materie di area linguistica, letteraria o pedagogica ovvero l’insegnante che opera presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il quale dimostri di conoscere le tecniche del plurilinguismo, di possedere competenza della lingua friulana scritta e parlata e di conoscere le regole della normalizzazione grafica e lessicale.

3. Ai fini della presente legge si intende per “insegnante specializzato” il laureato ovvero l’insegnante di qualsiasi disciplina che opera presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il quale dimostri di saper comunicare oralmente e per iscritto nella lingua friulana di uso ordinario e di possedere competenza nel lessico specifico della propria disciplina, secondo i criteri di normalizzazione individuati dall’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane.

4. Gli insegnanti che operano in qualità di specialisti o specializzati vengono incaricati con contratto di diritto privato, anche fra coloro che insegnano presso i singoli Istituti scolastici, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge ed in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del comparto scuola e dai relativi Contratti Integrativi.

ARTICOLO 5
Abilitazione professionale e formazione degli insegnanti di lingua friulana

1. Hanno titolo per l’iscrizione alla Tabele professionâl dai insegnants di furlan - Albo professionale degli insegnanti di friulano tutti coloro che superano l’esame di abilitazione professionale.

2. L’esame è indetto sulla base di un bando, predisposto dalla Commissione, che determina i requisiti d’accesso, i criteri e le modalità di svolgimento del medesimo e nomina la commissione d’esame.

3. Al fine di favorire il superamento dell’esame di abilitazione professionale, la Regione affida all’Università degli studi di Udine l’organizzazione di appositi corsi, sostenendone i relativi costi: a tal fine la Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con l’Università degli studi di Udine per l’individuazione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei corsi di formazione.

4. La Giunta Regionale determina, nel regolamento di attuazione della presente legge, i requisiti ed i titoli necessari per la partecipazione ai corsi, il monte ore degli stessi e gli elementi essenziali dei programmi didattici per i corsi di abilitazione professionale.

5. La partecipazione ai corsi di formazione non è obbligatoria ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione professionale.

ARTICOLO 6
Istituzione dell’ora curricolare di lingua friulana

1. La Regione garantisce agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado l’apprendimento della lingua friulana in conformità ai metodi ed agli obiettivi del plurilinguismo, così come delineati nel Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:apprendimento, insegnamento, valutazione pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa e nel documento elaborato, nel 2004, dall’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane: Indicazions pe programazion didatiche curicolâr daûr de leç 482/99 - Indicazioni per la programmazione didattico - curricolare secondo la legge 482/99.

2. A tal fine la Regione istituisce, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 482/1999, in tutte le scuole del primo ciclo con sede nei Comuni di cui all’articolo 2, per la quota del curriculum regionale che le spetta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), un'ora di insegnamento di lingua friulana alla settimana, per tutta la durata dell’anno scolastico. Tale insegnamento, che rientra nella quota obbligatoria del curricolo scolastico, è inteso quale momento specifico di apprendimento, esercitazione e riflessione sulla lingua friulana nell’ottica di un’educazione plurilingue e, come tale, va distinto dall’insegnamento generico della cultura friulana.

3. L’insegnamento della lingua friulana secondo le modalità di cui al presente articolo è realizzato dagli insegnanti specialisti di cui all’articolo 4, comma 2.

4. Il livello di apprendimento della lingua friulana viene valutato e periodicamente comunicato alle famiglie, al pari delle altre materie curricolari, sulla scheda di valutazione dell’alunno.

ARTICOLO 7
Apprendimento della lingua friulana attraverso l’insegnamento di altre materie

1. La Regione promuove, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l’apprendimento della lingua friulana attraverso il suo utilizzo strumentale nell’ambito dell’insegnamento di almeno altre quattro materie curricolari, di cui una dell’area linguistica e una dell’area scientifica.

2. L’apprendimento della lingua friulana nell’ambito della materia dell’area linguistica, avviene attraverso il ricorso alle tecniche della didattica del plurilinguismo, nella misura di un’ora alla settimana ed in compresenza di un insegnante specialista.

3. L’insegnamento della lingua friulana nell’ambito delle altre materie, fra cui una dell’area scientifica, avviene nella misura di almeno un terzo del monte ore annuale della singola disciplina e, comunque, nell’ambito di unità didattiche complete e compiute.

4. L’insegnamento della lingua friulana con le modalità di cui al comma 3 può essere realizzato direttamente dall’insegnante della materia o dell’ambito curricolare, qualora specializzato nell’insegnamento della lingua friulana, ovvero in compresenza con un altro insegnante specializzato.

ARTICOLO 8
Insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia

1. La Regione promuove, nelle scuole dell’infanzia pubbliche e private parificate, l’apprendimento della lingua friulana attraverso il suo utilizzo strumentale nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche, ludiche e ricreative.
2. L’insegnamento della lingua friulana ai sensi del comma 1 avviene nella misura di almeno un terzo del monte ore annuale e può essere realizzato direttamente dall’insegnante, qualora specializzato nell’insegnamento della lingua friulana, ovvero in compresenza con un altro insegnante specializzato.

ARTICOLO 9
Sostegno degli oneri relativi all’insegnamento della lingua friulana

1. La Regione sostiene interamente gli oneri a carico degli Istituti scolastici per la realizzazione dell’insegnamento della lingua friulana secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.
2. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei costi sostenuti dagli Istituti scolastici per l’attività didattica realizzata da parte degli insegnanti specialisti e degli insegnanti specializzati qualora questi ultimi operino in compresenza con l’insegnante della materia curricolare.
3. L’Amministrazione regionale riconosce inoltre agli insegnanti specializzati che utilizzano la lingua friulana nell’ambito delle proprie ore di insegnamento, secondo le modalità di cui all’articolo 6, un’indennità che viene erogata a titolo di rimborso spese per la preparazione dell’attività didattica.

ARTICOLO 10
Programmazione pluriennale dell’insegnamento della lingua friulana

1. Gli Istituti scolastici programmano, all'interno dei rispettivi Piani per l'Offerta Formativa (P.O.F.), l’intero percorso scolastico individuando, secondo le indicazioni metodologiche e gli obiettivi contenuti nel documento elaborato dall’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, Indicazions pe programazion didatiche curicolâr daûr de leç 482/99 - Indicazioni per la programmazione didattico - curricolare secondo la legge 482/99, i livelli di apprendimento da raggiungere nelle diversi classi in funzione del livello finale di apprendimento, inteso quale competenza della lingua friulana pari a quella delle altre lingue insegnate in ambito scolastico.

2. A tal fine, ogni scuola predispone il proprio Piano pluriennale per l’insegnamento della lingua friulana dove, secondo i criteri di una programmazione ottimale, sulla base della modulistica predisposta dalla Commissione e con una proiezione che consideri il raggiungimento della fine del ciclo scolastico per ciascuna classe, vengono individuati:
a) la progressione per livelli dell’apprendimento della lingua friulana fino al raggiungimento del livello finale;
b) il numero di ore destinate all’insegnamento della lingua friulana ai sensi degli articoli 6 e 7;
c) le materie curricolari in cui verrà svolto l’insegnamento della lingua friulana ai sensi dell’articolo 7 e l’eventuale numero di ore svolte in compresenza con altro insegnante specializzato;
d) il numero di insegnanti specialisti e specializzati necessario a svolgere l’insegnamento della lingua friulana come specificato ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d);
e) gli insegnanti specialisti e specializzati già presenti nell’organico dell’Istituto scolastico.

ARTICOLO 11
Attuazione della Programmazione pluriennale

1. La Commissione esamina i Piani pluriennali elaborati in conformità con il P.O.F. dalle scuole, determina le necessità di organico per l’attuazione dei Piani pluriennali, individua l’entità delle risorse necessarie e comunica i relativi dati alla Giunta Regionale ed all’Ufficio scolastico regionale.
2. La Giunta Regionale individua le risorse disponibili e trasferisce i fondi necessari per l’attivazione dell’insegnamento della lingua friulana.

3. Le modalità ed i termini per l’attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità per l’affidamento degli incarichi agli insegnanti specialisti e specializzati, mediante prelievo dei nominativi dagli elenchi della Tabele professionâl dai insegnants di furlan - Albo professionale degli insegnanti di friulano sono determinate dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, nel regolamento di attuazione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

ARTICOLO 12
Programmazione annuale dell’insegnamento della lingua friulana

1. Ogni Istituto redige, all’inizio di ogni anno scolastico, sulla base della modulistica predisposta dalla Commissione, il Piano annuale per l’insegnamento della lingua friulana indicando in maniera dettagliata le modalità di attuazione delle previsioni e degli obiettivi del Piano pluriennale con particolare riferimento all’anno scolastico in corso.
2.Gli Istituti scolastici integrano il P.O.F. con le indicazioni relative all’insegnamento della lingua friulana contenute nel Piano annuale per l’insegnamento della lingua friulana.

ARTICOLO 13
Regolamento di attuazione


1. La Giunta Regionale adotta il regolamento di attuazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 11 comma 3, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione su proposta della Commissione, sentito l’Ufficio scolastico regionale.

ARTICOLO 14
Norma transitoria

1 In sede di prima applicazione, per i primi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all’articolo 3 è costituita dai membri della Commissione per gli obiettivi didattici istituita presso l’Arlef, al fine di garantire una adeguata e necessaria continuità nella sua funzione orientativa a supporto della programmazione didattica e organizzativa delle Istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 15
Norma finanziaria

1.Per le finalità previste dall'articolo 5 comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di … euro, suddivisa in ragione di … euro per ciascuno degli anni … , a carico dell'unità previsionale di base … … … dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni … … e del bilancio per l'anno …, con riferimento al capitolo … (…) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di … euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni … , a carico dell'unità previsionale di base … … … dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni … … e del bilancio per l'anno …, con riferimento al capitolo … (…) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
 

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