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martedì, 07 febbraio 2012 15:30
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Istituzione di un centro cinematografico - audiovisivo regionale. Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
giovedì, 16 luglio 2009 16:05
LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 06-06-1980
REGIONE LAZIO
Istituzione di un centro cinematografico - audiovisivo regionale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 18
del 30 giugno 1980
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;
ARTICOLO 1
In conformità all' art. 45 dello statuto regionale ed
ai principi contenuti nell' art. 1 della legge regionale
10 luglio 1978, n. 32 sulle attività di promozione culturale,
è istituito presso l' assessorato regionale alla
cultura, nell' ambito dell' ufficio promozione culturale e
dello spettacolo, previsto dalla legge regionale 26 agosto
1978, n. 48, il centro cinematografico - audiovisivo
regionale, con funzioni di servizio a favore degli enti
locali e delle forze culturali per promuovere la diffusione
e la conoscenza critica del patrimonio audiovisivo
e iniziative di ricerca e di studio nell' ambito del settore.
Il servizio fa riferimento a strutture pubbliche e
private - in particolare alle scuole, alle biblioteche e
agli spazi gestiti da cooperative e dall' associazionismo
culturale - in rapporto con i distretti scolastici, i
consigli scolastici provinciali, i centri culturali e gli
organi consultivi locali.
ARTICOLO 2
L' attività di cui al precedente art. 1, si svolge mediante
l' acquisizione, la conservazione e l' uso di materiali
audiovisivi, la realizzazione di materiali critici e
di promozione, l' organizzazione di ricerche, seminari,
rassegne, mostre, convegni e iniziative varie di carattere
sperimentale in collaborazione con gli enti locali
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e le forze culturali.
Il centro promuove ed organizza inoltre il circuito
cinematografico regionale.
Per adempiere a queste finalità , il centro è dotato
delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca
e di una emeroteca specializzate nel settore, di
una discoteca - nastroteca. Inoltre il centro si avvarrà
dell' apporto tecnico - professionale del CRFP - Centro
regionale di formazione professionale, di via Maresciallo
Caviglia.
ARTICOLO 3
Il centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti
quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di
cui all' art. 1 della presente legge.
A tale scopo la Giunta regionale può acquisire:
i diritti di proprietà di opere cinematografiche e
audiovisive in accordo con gli aventi diritto;
copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento
siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi;
materiale fotografico e audiovisivo ricavato dalla
produzione documentaristica e scientifica del passato
e del presente e da quella amatoriale artistica e didattica.
ARTICOLO 4
Le opere cinematografiche ed audiovisive possono essere
acquisite e riprodotte in tutti i formati, sia per
quanto riguarda le pellicole che i nastri magnetici.
ARTICOLO 5
Il centro regionale non persegue fini di lucro e concede
l' utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui
dispone ai soggetti indicati nell' art. 1 della presente
legge.
Il costo dell' eventuale uso delle pellicole e dei nastri
magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto
dei medesimi.
ARTICOLO 6
Per le attività del centro la Giunta regionale può
stipulare accordi con istituzioni, enti, aziende, cineteche
pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche
specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo
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e con emittenti private operanti nel territorio
regionale, per l' acquisizione di copie, lo scambio di materiali
e per attività comuni di promozione, produzione
e diffusione.
ARTICOLO 7
La Regione favorisce lo sviluppo di cineteche specializzate
private prevedendo l' assegnazione di contributi
per programmi concordati di iniziative.
I contributi vengono erogati nell' ambito dei programmi
annuali del centro secondo modalità che la
Giunta regionale definirà con propria deliberazione entro
tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare.
ARTICOLO 8
I programmi di attività del centro vengono definiti
sulla base delle proposte della commissione consultiva
per il cinema, istituita con delibera della Giunta regionale
del 10 aprile 1979, n. 1308 e approvati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente.
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale approverà il regolamento del
centro cinematografico audiovisuale regionale, sentita
la competente commissione consiliare permanente.
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 11 del 1983
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale LAZIO Numero 11 del 1983 Art. 1
ARTICOLO 9
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata,
per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 130
milioni.
La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi
dell' art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale
12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato
del capitolo n. 423599 (fondo globale per il
finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio
di previsione regionale per l' anno finanziario 1979.
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ARTICOLO 10
La spesa di L. 130 milioni, autorizzata dal precedente
art. 9, sarà iscritta in termini di competenza e di cassa,
in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione
della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980
( cod. prog. 0700, Tit. I, Sez. 06, Cat. 4), con la seguente
denominazione: << Spese relative alla gestione ed al funzionamento
del centro cinematografico e audiovisivo
regionale >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 6 giugno 1980
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il
30 maggio 1980.
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