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Istituzione di un centro cinematografico - audiovisivo regionale. |
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giovedì, 16 luglio 2009 16:05 |
LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 06-06-1980 REGIONE LAZIO Istituzione di un centro cinematografico - audiovisivo regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 18 del 30 giugno 1980 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge; ARTICOLO 1 In conformità all' art. 45 dello statuto regionale ed ai principi contenuti nell' art. 1 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 sulle attività di promozione culturale, è istituito presso l' assessorato regionale alla cultura, nell' ambito dell' ufficio promozione culturale e dello spettacolo, previsto dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, il centro cinematografico - audiovisivo regionale, con funzioni di servizio a favore degli enti locali e delle forze culturali per promuovere la diffusione e la conoscenza critica del patrimonio audiovisivo e iniziative di ricerca e di studio nell' ambito del settore. Il servizio fa riferimento a strutture pubbliche e private - in particolare alle scuole, alle biblioteche e agli spazi gestiti da cooperative e dall' associazionismo culturale - in rapporto con i distretti scolastici, i consigli scolastici provinciali, i centri culturali e gli organi consultivi locali. ARTICOLO 2 L' attività di cui al precedente art. 1, si svolge mediante l' acquisizione, la conservazione e l' uso di materiali audiovisivi, la realizzazione di materiali critici e di promozione, l' organizzazione di ricerche, seminari, rassegne, mostre, convegni e iniziative varie di carattere sperimentale in collaborazione con gli enti locali LREC Pagina 1 di 4 http://camera2.ancitel.it/lrec/showcontent.do 30/04/2007 e le forze culturali. Il centro promuove ed organizza inoltre il circuito cinematografico regionale. Per adempiere a queste finalità , il centro è dotato delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca e di una emeroteca specializzate nel settore, di una discoteca - nastroteca. Inoltre il centro si avvarrà dell' apporto tecnico - professionale del CRFP - Centro regionale di formazione professionale, di via Maresciallo Caviglia. ARTICOLO 3 Il centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1 della presente legge. A tale scopo la Giunta regionale può acquisire: i diritti di proprietà di opere cinematografiche e audiovisive in accordo con gli aventi diritto; copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi; materiale fotografico e audiovisivo ricavato dalla produzione documentaristica e scientifica del passato e del presente e da quella amatoriale artistica e didattica. ARTICOLO 4 Le opere cinematografiche ed audiovisive possono essere acquisite e riprodotte in tutti i formati, sia per quanto riguarda le pellicole che i nastri magnetici. ARTICOLO 5 Il centro regionale non persegue fini di lucro e concede l' utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone ai soggetti indicati nell' art. 1 della presente legge. Il costo dell' eventuale uso delle pellicole e dei nastri magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto dei medesimi. ARTICOLO 6 Per le attività del centro la Giunta regionale può stipulare accordi con istituzioni, enti, aziende, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo LREC Pagina 2 di 4 http://camera2.ancitel.it/lrec/showcontent.do 30/04/2007 e con emittenti private operanti nel territorio regionale, per l' acquisizione di copie, lo scambio di materiali e per attività comuni di promozione, produzione e diffusione. ARTICOLO 7 La Regione favorisce lo sviluppo di cineteche specializzate private prevedendo l' assegnazione di contributi per programmi concordati di iniziative. I contributi vengono erogati nell' ambito dei programmi annuali del centro secondo modalità che la Giunta regionale definirà con propria deliberazione entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare. ARTICOLO 8 I programmi di attività del centro vengono definiti sulla base delle proposte della commissione consultiva per il cinema, istituita con delibera della Giunta regionale del 10 aprile 1979, n. 1308 e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approverà il regolamento del centro cinematografico audiovisuale regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Riferimenti Normativi PASSIVI TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LAZIO Numero 11 del 1983 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LAZIO Numero 11 del 1983 Art. 1 ARTICOLO 9 Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 130 milioni. La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell' art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 423599 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. LREC Pagina 3 di 4 http://camera2.ancitel.it/lrec/showcontent.do 30/04/2007 ARTICOLO 10 La spesa di L. 130 milioni, autorizzata dal precedente art. 9, sarà iscritta in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 ( cod. prog. 0700, Tit. I, Sez. 06, Cat. 4), con la seguente denominazione: << Spese relative alla gestione ed al funzionamento del centro cinematografico e audiovisivo regionale >>. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 6 giugno 1980 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1980. LREC Pagina 4 di 4 http://camera2.ancitel.it/lrec/showcontent.do 30/04/2007
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